Le linee di indirizzo nazionali del 2014 e le Indicazioni nazionali relative alle prestazioni di telemedicina del 2020 sono tra i principali documenti che disciplinano l’applicazione della telemedicina nel nostro Paese.
Questi classificano i servizi di questa nuova branca della medicina in diverse categorie quali:
- la televisita,
- il teleconsulto,
- la telecooperazione sanitaria,
- il telemonitoraggio e
- la telerefertazione.
La telemedicina può essere considerata tra le innovazioni più rivoluzionarie del nostro tempo, perché garantisce (o almeno dovrebbe garantire) ai pazienti l’assistenza sanitaria di cui necessitano anche a distanza. Un nuovo approccio della medicina esploso durante il periodo della pandemia da SARS-COV-2 che annovera, tra gli altri, vantaggi come l’equità di accesso all’assistenza sanitaria ed una maggior continuità delle cure, anche in termini di efficienza ed efficacia.
Ma come per la medicina tradizionale – erogata in presenza – anche la medicina digitale implica dei rischi per gli operatori del settore, che rispondono per le loro condotte non appropriate nelle differenti situazioni cliniche.
Normative sul punto
Oltre alle Indicazioni Nazionali del 2020 e alle linee di indirizzo del 2014, già citate, in questi ultimi anni sono state approvate diverse normative per disciplinare la telemedicina.
Il Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022, ad esempio, disciplina il sistema di assistenza territoriale e domiciliare nel nostro Paese, definendo la telemedicina come modalità di erogazione della prestazione sanitaria a distanza, praticata attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La telemedicina è stata poi ulteriormente disciplinata, in particolare sotto il profilo dei criteri in base ai quali va organizzata una prestazione, dal Decreto ministeriale 21 settembre 2022, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale a novembre dello stesso anno.
Configurazione della responsabilità sanitaria per la telemedicina
Sotto un profilo strettamente giuridico, l’art. 7, comma 2, della Legge 24/2017 (Legge Gelli) stabilisce espressamente che, anche nel caso in cui si sia in presenza di una prestazione svolta mediante siffatte modalità, è ravvisabile una responsabilità della struttura sanitaria di riferimento.
Così facendo, il legislatore non fa che equiparare le regole relative alla responsabilità, proprie del sistema sanitario tradizionale, a tutti quegli atti svolti in modalità alternativa a quest’ultima.
Casistiche di responsabilità
Sebbene non ci siano, ad oggi, segnalazioni negative in merito, non si può escludere tuttavia che possano esserci rischi che riguardano nello specifico la telesanità. Ciò che costituisce il fondamento della responsabilità non è legato alla modalità di esercizio di una determinata prestazione, bensì alla scelta di far ricorso o meno alla possibilità di avvalersi di questa differente tipologia di medicina.
Vi è già un precedente giurisprudenziale in tal senso che riguarda la responsabilità di tre camici bianchi, condannati per omicidio colposo, con sentenza n. 9279 del 28 marzo 2003, dalla Corte di Cassazione penale, per aver preferito seguire un paziente telefonicamente, omettendo di effettuare la visita in presenza.
Una prestazione sanitaria può inoltre essere svolta erroneamente, ossia nell’inosservanza dei requisiti richiesti dalle norme che ne disciplinano l’esecuzione, mentre l’inadeguatezza nell’acquisizione del consenso informato, integra la fattispecie di responsabilità per violazione della disciplina in materia, esponendo l’operatore sanitario al rischio di poter essere obbligato a risarcire gli eventuali danni derivanti dalla sua condotta.
Un’ultima casistica di responsabilità medica, riguarda la ripartizione di quest’ultima tra i diversi soggetti coinvolti nell’esercizio dell’attività di medicina digitale.
Nel caso in cui il danno derivi, al contrario, da un difetto dello strumento utilizzato, è necessario stabilire se lo stesso sia stato cagionato dal suo malfunzionamento ovvero dipenda da un uso non corretto del medesimo.
Responsabilità personale del medico nella telemedicina
In telemedicina, così come per quella tradizionale, il professionista non garantisce di raggiungere gli esiti di un determinato piano terapeutico (obbligazione di risultato), ma risponde soltanto per una obbligazione di mezzo, ossia si impegna a porre in essere qualsiasi attività che gli permetta, secondo i parametri di diligenza ex art. 1176, comma 2, cod. civ e delle linee guida di cui all’art. 5 della legge n. 24/2017, di pervenire alla guarigione o ad un miglioramento delle condizioni di salute del proprio paziente.
Responsabilità della struttura sanitaria
Anche in questo caso, la struttura è responsabile della condotta tenuta dai propri operatori nell’esercizio delle loro funzioni (responsabilità indiretta), proprio come per la medicina convenzionale.
Tuttavia, qualora sia possibile ricondurre il danno ad inadeguatezza od altro fattore che sia conseguenza del malfunzionamento dei mezzi tecnici utilizzati, la struttura stessa potrebbe essere chiamata a rispondere anche per responsabilità diretta ed autonoma (responsabilità per difetto di organizzazione), per non avere adempiuto all’obbligo di predisporre un adeguato livello organizzativo per il benessere dei propri pazienti, o ancora per impossibilità sopravvenuta non a questi imputabile.
Per tal ragione nelle strutture ospedaliere vige l’obbligo di controlli e manutenzione, prima di ogni utilizzo della strumentazione tecnica.
Nesso causale per definire la responsabilità sanitaria nella telemedicina
L’individuazione del cosiddetto nesso eziologico tra errore medico e danno subito dal paziente, in questa branca della medicina, potrebbe risultare molto complessa, a causa del fatto di non essere in grado di poter stabilire con assoluta certezza che quest’ultimo sia dovuto alla inadeguatezza o al malfunzionamento dei mezzi tecnici di cura.
In questo contesto, è frequente che possa configurarsi la cosiddetta causa ignota, difficile da provare in sede processuale.
La giurisprudenza cerca di dirimere la questione ponendo l’onere di provare, anche mediante mere presunzioni, a carico del paziente, il quale deve dimostrare che l’evento lesivo di cui è stato vittima sia imputabile alla condotta del medico.
Per la peculiarità della natura della prestazione è, altresì, configurabile un’altra forma di responsabilità che implica in qualche maniera una compartecipazione attiva del paziente, il quale potrebbe perciò essere considerato co-responsabile nel risultato infausto delle cure, essendo plausibile che, in virtù dei principi generali della responsabilità civile, questi possa sollevare da tal responsabilità sia il medico che la struttura stessa.
Il ruolo del consenso informato nella telemedicina
Il consenso informato in telesanità assume dei connotati particolari.
Va detto, in primo luogo, che la telemedicina deve essere esplicitamente autorizzata dal paziente, che ha la facoltà di rifiutarla, per optare per la medicina convenzionale.
Affinché il paziente sia messo realmente in condizione di esercitare il proprio diritto di autodeterminazione ed effettuare una scelta consapevole, è necessario che questi riceva le informazioni previste dalla disciplina generale del consenso ai trattamenti sanitari contenute nell’art. 1, comma 3, della legge n. 219/2017, inerenti ai rischi che potrebbero presentarsi a seguito di un trattamento di cura, fatto salvo il principio secondo cui, in caso di emergenza, il medico è comunque tenuto a prestare le cure necessarie ad una persona che non sia temporaneamente in grado di manifestare la propria volontà a riguardo.
In conclusione, la telemedicina rappresenta un campo promettente e rivoluzionario nell’ambito dell’assistenza sanitaria, consentendo l’accesso a cure anche a distanza. Tuttavia, l’ambito della telemedicina è ancora nuovo e presenta sfide significative, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei profili di responsabilità sanitaria.
Per questo è necessario continuare a lavorare per definire e affrontare le questioni legate alla responsabilità sanitaria nella telemedicina, al fine di garantire un quadro normativo chiaro e una pratica clinica sicura ed efficace. La telemedicina offre molteplici vantaggi, ma è importante bilanciare l’innovazione con la necessità di tutelare i pazienti e gli operatori sanitari.
Fonti
- https://www.salute.gov.it/portale/ehealth/dettaglioContenutiEHealth.jsp?lingua=italiano&id=5524&area=eHealth&menu=telemedicina
- http://www.conoscereilrischioclinico.it/telemedicina-2/
- https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/i-nuovi-scenari-di-responsabilita-del-medico-nella-telemedicina
- https://www.agendadigitale.eu/sanita/telemedicina-e-responsabilita-civile-in-ambito-sanitario-gli-aspetti-giuridici/
- https://www.pharmastar.it/news/digital-medicine/la-responsabilit-sanitaria-cambia-nellerogazione-di-una-prestazione-in-telemedicina-40479
- https://www.chiarini.com/telemedicina/
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/22/22G00085/sg
- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/02/22A06184/sg
- https://www.agendadigitale.eu/sanita/telemedicina-come-farla-in-italia-le-tecnologie-le-finalita-un-modello-possibile/